Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della  giunta  provinciale  dott. Luis Durnwalder, giusta
 deliberazione della giunta n. 3388 del 20 giugno 1994,  rappresentata
 e  difesa  - in virtu' di procura speciale del 21 giugno 1994, rogata
 dall'avv.  Aldolf  Auckenthaler,  segretario  generale  della  giunta
 provinciale  (rep.  n.  17174)  -  dagli  avvocati  professori Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz,  presso  il  primo  di  essi  elettivamente
 domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro il Presidente del
 Consiglio dei Ministri in carica, per il regolamento di competenza in
 relazione ai decreti  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
 concerto  con  i Ministri del tesoro e della funzione pubblica: a) n.
 130 del 15 aprile 1994, sulla  rideterminazione  del  rapporto  medio
 alunni/classi  per  gli  anni scolastici 1994-95 e 1995-96; b) n. 131
 del 15 aprile 1994, sulla formazione delle sezioni di scuola  materna
 e  delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni
 ordine e grado per l'anno scolastico 1994-95; e  c)  n.  132  del  15
 aprile  1994,  sulla  determinazione  degli  organici delle scuole ed
 istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado  per  gli  anni
 scolastici 1994-95 e 1995-96 (parzialmente modificato dal decreto del
 Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).
                               F A T T O
    1.  - In base agli artt. 9, n. 2), e 16 dello statuto speciale del
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670),  la  provincia
 autonoma  di  Bolzano  ha  competenza  legislativa  ed amministrativa
 concorrente in materia di "istruzione elementare e secondaria"; ed in
 base all'art. 8, n. 26, ad essa spettano anche  competenze  esclusive
 in materia di "scuola materna".
    Tali  competenze  sono nella piena disponibilita' della provincia,
 anche in virtu' della intervenuta  emanazione  delle  relative  norme
 d'attuazione,  ora  contenute  nel  d.P.R.  10  febbraio 1983, n. 89,
 recante il testo unificato dei decreti presidenziali n. 116/1973 e n.
 761/1981 "concernenti norme d'attuazione dello statuto  speciale  per
 il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  ordinamento  scolastico in
 provincia di Bolzano".
    Ai fini del presente  ricorso  assumono  particolare  rilievo  gli
 artt.  1  e  4  del  d.P.R. n. 89/1983. Il primo stabilisce, al primo
 comma, che tutte le attribuzioni dello Stato  in  materia  di  scuola
 materna  e  di  istruzione  elementare  e secondaria sono esercitate,
 nell'ambito del proprio territorio, dalle province autonome di Trento
 e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative  norme
 d'attuazione.  A  sua  volta l'art. 4 stabilisce (al primo comma) che
 "All'istituzione  di  scuole  elementari  e  di  istituti  e   scuole
 d'istruzione  secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di
 titoli di studio provvede la  provincia  in  base  a  piani  da  essa
 predisposti  e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in
 ordine agli oneri per il  personale  a  carico  dello  Stato  e  alle
 conseguenti  variazioni  degli  organici  delle  scuole di istruzione
 elementare e secondaria"; ed al successivo secondo  comma  lo  stesso
 art. 4 stabilisce che "Le variazioni degli organici sono disposte dai
 competenti  organi dello Stato" (cio' in armonia con l'art. 1, ultimo
 comma, dello stesso d.P.R. n. 89/1983, secondo  cui  resta  ferma  la
 competenza  dello  Stato  "in materia di stato giuridico ed economico
 del personale insegnante".
    Nelle competenze provinciali  ora  richiamate,  e  particolarmente
 disciplinate  anche  dall'art.  4  del  d.P.R.  n.  89/1983,  rientra
 evidentemente  anche  la  formazione  delle  classi  ed  i   relativi
 provvedimenti connessi.
    Ed  infatti  la  provincia autonoma ricorrente, per esempio con la
 legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25  (Ordinamento  della  scuola
 elementare  dell'Alto  Adige),  ha  particolarmente disciplinato, fra
 l'altro, la composizione delle classi  ed  il  numero  massimo  degli
 alunni  (art. 11), come pure i criteri per la formazione delle classi
 e la determinazione del rapporto medio alunni-classi delle scuole  di
 ogni ordine e grado. Tale competenza provinciale ha trovato del resto
 conferma  da  parte dello Stato con la legge 24 dicembre 1993, n. 537
 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che, dopo  aver  disposto
 ai  commi  da 10 a 12 dell'art. 4 in ordine alla rideterminazione del
 rapporto alunni-classi ed  alla  conseguente  rideterminazione  degli
 organici   del  personale  della  scuola,  al  venticinquesimo  comma
 stabilisce espressamente che "Nelle materie disciplinate dal presente
 articolo, sono fatte salve le competenze delle province  autonome  di
 Trento  e  di  Bolzano  che  provvedono  a  disciplinare  un  proprio
 ordinamento anche in relazione alle esigenze dei  gruppi  linguistici
 ed  ai  sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale per la
 regione Trentino-Alto Adige, approvate con d.P.R. 1›  novembre  1973,
 n.  689,  e successive modificazioni, e del testo unificato approvato
 con d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89".
    2. - Cio' premesso, e' accaduto che con deliberazione n. 649 del 7
 febbraio 1994 la giunta provinciale di Bolzano ha stabilito  -  visti
 anche  gli artt. 11 e 19 della legge provinciale n. 25/1993, e l'art.
 4 della legge statale n. 537/1993 - i criteri per la formazione delle
 classi nelle scuole elementari, medie  inferiori  e  superiori  della
 provincia  di  Bolzano,  nonche'  i rapporti tendenziali medi alunni-
 classi per il biennio 1994-96. La  delibera  e'  stata  trasmessa  al
 Ministero  della  pubblica  istruzione  ai  fini dell'intesa prevista
 dall'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983; intesa che di  fatto
 e'  stata  poi  raggiunta a seguito della trasmissione della nota del
 Ministro della pubblica istruzione del 6 maggio 1994, prot. 31646/JR.
    Tuttavia (prima ancora della  trasmissione  della  succitata  nota
 ministeriale del 6 maggio 1994) attraverso il sistema informativo del
 Ministero  della  pubblica istruzione sono pervenuti alla provincia i
 tre decreti interministeriali indicati in epigrafe: n. 130, n. 131  e
 n.  132  del  15 aprile 1994 (l'ultimo successivamente modificato dal
 d.m. 28 maggio 1994).
    E' palese come i  tre  decreti  in  questione  siano  direttamente
 applicabili  -  secondo  le  amministrazioni  statali emanati - anche
 nella provincia di Bolzano. Cio' si evince, in primo luogo, dal fatto
 stesso che essi sono stati trasmessi dal Ministro (con nota prot.  n.
 31258/JR  del  27  aprile  1994) oltre che ai provveditori agli studi
 anche al sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano (ed  a
 quello  per la provincia di Trento), all'intendente scolastico per la
 scuola in lingua tedesca di Bolzano, ed all'intendente scolastico per
 la scuola delle localita' ladine di Bolzano. Inoltre cio'  si  evince
 ulteriormente,  per  il  decreto  n.  130,  anche dall'art. 4 e dalle
 tabelle ad esso allegate che espressamente stabiliscono  il  rapporto
 alunni/classi anche per la provincia di Bolzano (pp. 6 a 9); e per il
 decreto  n.  132  ancora  dalle  tabelle  allegate che (anche in base
 all'art. 4, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma della citata
 legge n. 537793, ed allo stesso decreto interministerialen.  130/1994
 sul   rapporto  medio  alunni-classi)  indica  la  consistenza  degli
 organici del personale docente delle scuole anche per la provincia di
 Bolzano (pp. 8, 11 e  14;  la  tabella  2  e'  stata  successivamente
 sostituita  con  altra tabella allegata al decreto del Ministro della
 pubblica istruzione 28 maggio 1994).
    Tali decreti sono peraltro gravemente  lesivi  delle  attribuzioni
 costituzionali  della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto col
 presente ricorso  propone,  in  relazione  ad  essi,  regolamento  di
 competenza, per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8,
 n. 26; 9, n. 2; e 16 dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione
 (spec. artt. 1 e 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89).
    1. - I tre decreti interministeriali del 15  aprile  1994,  dianzi
 indicati,    incidono   sulla   medesima   attribuzione   provinciale
 (particolarmente disciplinata  dagli  artt.  1  e  4  del  d.P.R.  n.
 89/1983). Identico e' il potere che viene in discussione, identica e'
 la ragione dell'impugnazione, onde questa - secondo la giurisprudenza
 di codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 154/1967) - puo' essere proposto
 con un unico atto.
    In base alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate - ed in
 particolare  agli  artt.  1 e 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983 -
 spetta alla provincia ricorrente sia di stabilire il  rapporto  medio
 alunni/classi  nella  scuola  materna  e negli istituti di istruzione
 primaria e secondaria esistenti nella provincia, sia di  disporre  in
 ordine alla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi
 delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria. Spetta
 cioe'  alla provincia ricorrente adottare, con propri atti (i "piani"
 di cui all'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983),  le  relative
 determinazioni,  salvo  procedere  all'intesa  con il Ministero della
 pubblica istruzione "in ordine agli oneri per il personale  a  carico
 dello  Stato ed alle conseguenti variazioni degli organici .." (cosi'
 ancora l'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983).
    Viceversa, con gli impugnati decreti interministeriali nn.  130  e
 131  del  15  aprile  1994,  lo Stato pretenderebbe di stabilire esso
 stesso, con efficacia diretta anche nella provincia di  Bolzano,  sia
 la  disciplina  del rapporto medio alunni/classi, sia le disposizioni
 relative alla formazione delle sezioni  di  scuola  materna  e  delle
 classi nelle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
    2.  -  In  base  al  primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 89/1983
 spetta alla provincia ricorrente la programmazione, oltre  che  della
 organizzazione  delle  attivita'  scolastiche, anche quella - come e'
 espressamente  previsto  dalla  norma  d'attuazione  citata  -  delle
 "conseguenti  variazioni  degli  organici  delle scuole di istruzione
 elementare e secondaria". Al riguardo la competenza  dello  Stato  e'
 limitata,  in  una  prima  fase,  alla  formazione dell'intesa con la
 provincia in ordine al piano ed ai criteri sulla determinazione degli
 organici del personale predisposti dalla stessa provincia; mentre  in
 una  fase  successiva spettera' allo Stato - in base al secondo comma
 dell'art.  4  del  d.P.R.  n.  89/1983 - disporre conseguentemente le
 variazioni degli organici del personale.
    Viceversa, con l'impugnato decreto interministeriale n. 132 del 15
 aprile 1994, lo Stato ha invaso le suddette attribuzioni provinciali.
 Infatti con quel decreto lo Stato pretende di stabilire  disposizioni
 e  criteri  sulle  dotazioni  organiche  del  personale docente delle
 scuole anche della provincia di Bolzano,  demandando  il  compito  di
 procedere  successivamente  alla concreta determinazione e variazione
 degli organici ai provveditori agli studi (nella provincia di Bolzano
 - ai sensi degli artt.  21  e  segg.  del  d.P.R.  n.  89/1983  -  al
 sovrintendente scolastico ed agli intendenti scolastici per le scuole
 tedesche  e ladine, cui infatti l'impugnato decreto interministeriale
 n. 132 e' stato inviato, cosi' come ai provveditori agli studi).